Si può parlare di trasferta quando il lavoratore è chiamato a recarsi, per lavoro, in un luogo diverso dalla “sede abituale di lavoro”.
I rimborsi per le trasferte al di fuori del territorio comunale possono essere:
- Forfettari: sono i rimborsi erogati dal datore senza l’obbligo di presentare la documentazione che ne comprova la spesa. E’ prevista l’esenzione da imposte e contributi per i rimborsi entro 46,58 euro per ogni giornata in Italia e 77,46 euro per ogni giornata di trasferta all’estero.
- A piè di lista: il rimborso avviene previa presentazione della documentazione relative alle spese effettuate, non sono imponibili nè dal punto di vista fiscale né contributivo.
- Misti: erogazione sia in forma forfettaria che a più di lista.
I rimborsi per le trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito imponibile e sono soggette a tassazione. Sono invece escluse da imposte e contributi le spese di trasporto comprovate da documentazione.
Rimborso spese di viaggio e chilometrico: normalmente avviene con la modalità “piè di lista” per quanto concerne i mezzi di trasporto pubblici, per quanto invece concerne gli spostamenti con mezzi proprio viene preso come riferimento le tabelle realizzate ogni anno dall’ACI.
Lavoratori trasferisti: è definito tale il lavoratore che svolge la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro in maniera “strutturale o per contratto”. Le indennità sono disciplinate dai contratti collettivi, sono soggette a tassazione e contribuzione previdenziale al 50%.