FERIE
Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore.
Il codice civile all’art. 2109 stabilisce che: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Il periodo di ferie deve essere fruito per due settimane consecutive, qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta, e le restanti due possono essere godute anche frazionate ma sempre nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La contrattazione collettiva può poi prevedere un’estensione del periodo minimo di 4 settimane.
Le ferie non godute possono essere monetizzate solo in due casi;
A) In caso di cessazione del rapporto di lavoro.
B) In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Il mancato rispetto delle scadenze relative alla fruizione delle ferie determina conseguenze sia di tipo amministrativo sia di tipo economico. La sanzione pecuniaria, che si applica per ciascun lavoratore a cui è riferita la violazione, varia a seconda delle casistiche:
– Sanzione base da 100 euro a 600 euro;
– Se la violazione ha coinvolto più di 5 lavoratori o è avvenuta per due anni la sanzione amministrativa varia tra i 400 euro e 1.5000 euro;
– Se la violazione ha coinvolto più di 10 lavoratori o è avvenuta per 4 anni la sanzione è tra 800 euro e 4.500 euro.
Il dipendente ha altresì facoltà di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale oltre alla richiesta di fruizione delle ferie maturate e non godute nei termini.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto al pagamento dei contributi INPS relativi alle ferie maturate e non godute.
PERMESSI
La Legge riconosce ai lavoratori i permessi retribuiti (Rol), rimandando però alla contrattazione collettiva indicazioni in merito alla quantità annua, alle modalità e al termine entro cui vanno goduti.
Vengono riconosciuti anche i permessi ex festività, previsti in sostituzione delle festività abolite. Il lavoratore ha diritto ad usufruire di un totale di 32 ore di permessi individuali.
I permessi, se non goduti entro il termine di fruizione indicato dal contratto collettivo, devono essere liquidati al lavoratore nella prima busta dopo la scadenza del termine previsto. I dipendenti hanno poi la possibilità di chiedere per iscritto in qualsiasi momento la monetizzazione delle ore di permesso in busta paga.
Così come per le ferie, il datore è tenuto a calcolare i contributi INPS dovuti sui permessi maturati e non goduti entro le scadenze previste dai CCNL e al versamento di tali somme con modello F24.
In caso di mancato o tardivo adempimento è applicato il regime sanzionatorio previsto per i versamenti contributivi omessi o tardivi.