Il “distacco” del lavoratore consiste in un provvedimento con il quale il datore di lavoro, a fronte di un proprio interesse, mette temporaneamente un lavoratore (o più) a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il titolare del rapporto di lavoro rimane in ogni caso il distaccante anche se il potere direttivo e di controllo si trasferisce al distaccatario.
Il provvedimento deve avvenire predeterminando le mansioni e il lavoro che il dipendente è tenuto a svolgere nello specifico e, qualora il distacco comporti un mutamento di mansioni, questo può avvenire solo con il consenso del lavoratore.
Il distacco può essere:
– Totale: qualora la prestazione lavorativa venga effettuata totalmente presso la società distaccataria.
– Parziale: qualora la prestazione lavorativa venga effettuata in parte presso la società distaccataria e in parte presso la società distaccante.