Il Legislatore mette a disposizione due diversi strumenti:
- il Libretto di Famiglia (per soggetti non professionali)
- Il Contratto di prestazione occasionale (per le piccole imprese e i professionisti)
In ambo due i casi chi ne fa uso deve trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione una comunicazione, utilizzando la piattaforma INPS, contenente:
- Dati anagrafici del prestatore
- Luogo di svolgimento
- oggetto, data, ora di inizio e ora di fine della prestazione
- Compenso pattuito (che non può essere inferiore alle 36 euro per prestazione di durata inferiore alle 4 ore continuative)
Fermo restando i limiti generali applicati alle prestazioni occasionali che impongono che un limite di 5.000 euro totali annui (un massimo di 280 ore) e di 2.500 euro per le prestazioni complessive rese al medesimo utilizzatore
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Può essere usato dai committenti privati per remunerare le prestazioni occasionali rese nell’ambito:
- piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia e manutenzione)
- Assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o con disabilità
- Insegnamento privato
L’acquisto del Libretto di Famiglia può avvenire tramite apposita piattaforma telematica sul sito dell’INPS, presso gli uffici postali e presso le rivendite di generi di monopolio.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Quando è vietato fare ricorso al lavoro occasionale?
- Per le aziende operanti nel settore delle fiere, congressi, eventi, stabilimenti termali e parci divertimento è fatto DIVIETO di utilizzo di questa formula in presenza di un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25.
- Per le Aziende operanti nel settore agricolo
- Per le Aziende operanti nel settore edilizio e settori affini
- Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
- Da parte delle Aziende che hanno alla loro dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
SANZIONI
Per la mancata comunicazione preventiva all’INPS la sanzione amministrativa vari da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Nel caso di superamento del limite complessivo (2.500 euro per le prestazioni rese al medesimo committente o del tempo massimo di 280 ore nell’arco dell’anno civile) il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.